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Consulenza Amministrativa Tributaria e del Lavoro

Novità per chi investe in start-up innovative con regime forfetario

Martedì 24/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 29/2026, ha chiarito un aspetto fondamentale per i contribuenti in regime forfetario che investono in start-up innovative: anche questi soggetti possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 2 della legge n. 162/2024, superando il problema dell’incapienza della detrazione IRPEF.

Il chiarimento è particolarmente rilevante oggi per gli investimenti in start-up innovative, mentre per le PMI innovative riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, termine ultimo previsto dalla normativa.

Il contesto normativo



La normativa fiscale prevede detrazioni IRPEF in regime di aiuti di Stato de minimis per sostenere gli investimenti in società innovative. In particolare:
  • Start-up innovative: detrazione ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. 179/2012 – ancora operativa
  • PMI innovative: detrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 9-ter, del D.L. 3/2015 – cessata il 31/12/2024


Quando la detrazione spettante supera l’imposta lorda dovuta dal contribuente, si crea un problema di incapienza: la parte eccedente rischiava di andare persa.

L’articolo 2 della legge 162/2024 ha risolto questo problema, prevedendo che l’eccedenza della detrazione venga trasformata in un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite modello F24. Questa misura si applica agli investimenti effettuati dal 2024 in poi.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Articolo 31), la detrazione per investimenti in PMI innovative è applicabile solo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024.

Pertanto:
  • chi ha investito in PMI innovative entro il 31/12/2024 può ancora usufruire del credito d’imposta per incapienza
  • chi investe in start-up innovative può beneficiare sia della detrazione che del credito d’imposta, anche se l’investimento è stato effettuato dopo il 31/12/2024

Il dubbio per i contribuenti forfetari



I soggetti in regime forfetario pagano un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile (5% in caso di nuova attività), calcolato applicando coefficienti di redditività ai ricavi o compensi percepiti. Non essendo soggetti a IRPEF in senso stretto, non possono utilizzare direttamente le detrazioni IRPEF.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate era: un contribuente forfetario può accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 2 della legge 162/2024, considerando che è “incapiente” rispetto all’IRPEF?

La risposta positiva dell’Agenzia



Con la Risposta n. 29/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere favorevole. La norma non contiene limitazioni soggettive e il presupposto per accedere al credito è esclusivamente l’incapienza dell’imposta IRPEF lorda.

Pertanto, i contribuenti forfetari che hanno investito o investono in start-up e PMI innovative possono:
  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi
  • compensarlo con l’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfetario
  • utilizzarlo in compensazione tramite F24 per altri debiti fiscali


Il credito d’imposta per incapienza è dunque pienamente operativo per:
  1. Investimenti in start-up innovative effettuati dal 2024 in poi (senza scadenza)
  2. Investimenti in PMI innovative effettuati entro il 31 dicembre 2024


Il credito è utilizzabile nel periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi successivi.

Applicazione pratica nel 2026



I contribuenti forfetari possono beneficiare del credito d’imposta se:
  • hanno investito in start-up innovative o intendono farlo nel 2026 e anni successivi
  • hanno investito in PMI innovative entro il 31/12/2024 e devono ancora utilizzare la detrazione/credito spettante
  • la detrazione teoricamente spettante eccede la loro IRPEF lorda


In questi casi, l’eccedenza si trasforma automaticamente in credito d’imposta compensabile anche con l’imposta sostitutiva del regime forfetario.

Questa interpretazione rispetta i principi di neutralità fiscale e parità di trattamento tra contribuenti. I soggetti forfetari, pur non essendo assoggettati a IRPEF ordinaria, presentano comunque la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) e possono compensare crediti tramite F24, come chiarito anche per altri crediti d’imposta.

Cosa fare ora



Contatta il nostro studio se:
  • sei in regime forfetario e investi o intendi investire in start-up innovative
  • hai investito in PMI innovative entro il 31/12/2024 e devi ancora utilizzare il credito
  • vuoi verificare i requisiti delle società innovative oggetto d’investimento
  • devi calcolare correttamente il credito d’imposta spettante per incapienza
  • vuoi pianificare l’utilizzo ottimale del credito in dichiarazione o compensazione


Ti aiuteremo a predisporre la documentazione necessaria per fruire correttamente dell’agevolazione.
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